Descrizione
L’albo dei giudici popolari è l'elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado. L'iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10).
L'iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Approfondimenti
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 12):
- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 29):
- i Ministri e i Sottosegretari di Stato
- i membri del Parlamento
- i commissari delle regioni
- i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti previsti dagli statuti regionali speciali
- i Prefetti delle Province.
La commissione comunale, composta dal sindaco e da due consiglieri comunali (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 13 e seguenti):
- predispone gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune e che possiedono i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare rispettivamente nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di appello
- effettua gli aggiornamenti conseguenti alla verifica dei presupposti che la legge prevede per l’idonea inclusione in ciascuno degli elenchi
- predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al presidente del tribunale.
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico Ministero e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e con l'assistenza del cancelliere. In pubblica udienza, in un'urna sono imbussolati tanti numeri quanti sono quelli corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi. Si procede poi all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 23). Attraverso un'altra estrazione si formerà successivamente la lista dei giudici popolari ordinari.
Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della Corte di Assise, in seduta pubblica, il presidente, assistito dal cancelliere e alla presenza del pubblico ministero, estrae dieci schede dall'urna dei giudici popolari ordinari. Dopo essere stati avvisati, questi ultimi dovranno presentarsi all'inizio della sessione (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 25).
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Se un cittadino nominato giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di Assise o della Corte di Assise di appello:
- al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende
- alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Non sono escluse inoltre sanzioni più gravi stabilite dalla legge, se il fatto commesso costituisce reato. Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di presentarsi.